Il diritto di accesso alla documentazione del condominio

Febbraio 3, 2023

L’amministratore di condominio non può lucrare sul diritto del condomino di accesso e copia dei documenti condominiali

A quale condomino non è capitato di volerne capire di più in merito alla gestione del proprio condominio?

Il nostro codice civile agli art 1129 comma 2 e 1130 bis riconosce al condomino il diritto di accesso e copia dei documenti condominiali stabilendo, solo per l’ottenimento della copia del documento richiesto, l’obbligo di pagamento del costo di copia.

A chi non è capitato che l’amministratore abbia ritenuto che tale adempimento corrispondesse in una maggiore attività amministrativa sul presupposto che, se tutti i condomini esercitassero tale diritto, buona parte del suo personale sarebbe stato impegnato ad evadere le richieste ed allora ha ritenuto opportuno far ricadere sul condomino richiedente il maggior costo che gli ha comportato soddisfare quanto richiesto.

Per la Cassazione Civile tale condotta è illegittima

Ed infatti con sentenza 28 FEBBRAIO 2018, N. 4686 la Suprema Corte ha affermato che:

“l’esercizio della facoltà del singolo condomino di ottenere dall’amministratore del condominio l’esibizione dei documenti contabili non deve risolversi in un onere economico per il condominio, sicché i costi relativi alle operazioni compiute devono gravare esclusivamente sui condomini richiedenti a vantaggio della gestione condominiale (Cass. sez. II, 29 novembre 2001, n. 15159), e non invece costituire ragione di ulteriore compenso in favore dell’amministratore, trattandosi comunque di attività connessa ed indispensabile allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, e perciò da ritenersi compresa nel corrispettivo stabilito al momento del conferimento dell’incarico per tutta l’attività amministrativa di durata annuale”

Quindi, alla luce della superiore sentenza, possiamo affermare che il condomino che fa richiesta di copia dei  documenti condominali deve pagare solo il costo che il condominio subisce per il suo rilascio (quindi si dovrà accertare se nel contratto di mandato ad amministrare l’amministratore abbia previsto l’addebito al condominio del costo carta o fotocopia), in caso contrario alcun costo gli potrà essere imputato; certamente l’amministratore non potrà addebitargli costi inerenti alla sua gestione in quanto già coperti dal compenso concordato con il condominio al momento del conferimento dell’incarico.

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