In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice civile su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.
In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto a partecipare all’assemblea, le deliberazioni assunte sono annullabili, ai sensi dell’ art.1137 del Codice civile.
Per contestare una delibera assembleare, bisogna presentare la richiesta di tentativo di mediazione entro i termini previsti per legge. Il tentativo di mediazione obbligatoria va presentato presso un organismo presente nelle città dove si trova il più vicino tribunale competente per decidere in materia.
Il termine per contestare le delibere annullabili è di 30 giorni, che decorrono: per i presenti e gli astenuti, dal giorno della votazione; per gli assenti, dal giorno in cui ricevono il verbale dell’assemblea, spedito loro dall’amministratore.
Per impugnare una delibera assembleare, il primo passo è la mediazione che è obbligatoria in riferimento alle cause di questa tipologia la cui richiesta deve essere presentato entro un termine determinato. Si deve cioè, prima di andare in causa, tentare una conciliazione.
L'impugnazione si effettua attraverso una citazione davanti al Giudice civile che deve essere notificata al Condominio, nella persona dell’Amministratore, entro 30 giorni: 1 dalla deliberazione per i condomini (astenuti o dissenzienti) presenti all’assemblea 2 dalla data di comunicazione della delibera per i condomini assenti all’assemblea.
Il condomino che volesse impugnare la delibera assembleare, a seguito del Decreto Legislativo 28/2010 in materia di mediazione obbligatoria, dovrà necessariamente procedere al deposito della istanza di mediazione presso un Organismo riconosciuto prima di procedere con la instaurazione della domanda giudiziale. Una volta depositata la domanda verrà nominato un Mediatore e la procedura dovrà essere comunicata alla parte chiamata.
Il primo passo per procedere con l’impugnazione di una delibera è la mediazione che è obbligatoria in riferimento alle cause di questa tipologia la cui richiesta deve essere presentato entro un termine determinato. Si deve cioè, prima di andare in causa, tentare una conciliazione
L’impugnazione si effettua attraverso una citazione davanti al Giudice civile che deve essere notificata al Condominio, nella persona dell’Amministratore, entro 30 giorni: 1 dalla deliberazione per i condomini (astenuti o dissenzienti) presenti all’assemblea 2 dalla data di comunicazione della delibera per i condomini assenti all’assemblea.